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DRG n. 2 - 11432 del 23 dicembre 2003: RIAPERTURA FINANZIAMENTI PAI AI COMUNI (SCAD. GIUGNO 2004)


DRG 18 MARZO 2003 N. 1-8753: importanti novità applicative del PAI
1        FINANZIAMENTO PAI AI COMUNI R1 E R2: DELIBERAZIONE REGIONALE    
2.      TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE SUL PAI E SULLA DEL. 18/2001
         a. Riepilogo normativo
         b. Analisi di alcuni articoli fondamentali della Deliberazione n.18/2001
              i.   Art.   3: Aree con bandierina gialla
              ii.  Art.   6: Tempistica
              iii. Art.   9: Fasce Fluviali
              iv. Art. 10: A e B Fasce Fluviali
              v.  Art. 14: Programma interventi
3.       SITUAZIONE IN PIEMONTE E PROVINCIA DI CUNEO
4.       PROCEDURA, PER I COMUNI, DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL P.A.I.
5.       FINANZIAMENTI PER GLI STUDI DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
6.       IDRAULICAMENTE COSA OCCORRE VALUTARE
7.       PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
8.       PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI
9.       ADEGUAMENTO P.R.G.C.
10.     PUBBLICAZIONI RECENTI DELLA REGIONE PIEMONTE

            A) ADEMPIMENTI REGIONALI CONSEGUENTI ALLA Del. n. 31-3749 del 6 agosto 2001
B)
ALLEGATO 1 alla deliberazione n. 31-3749 del 6 agosto 2001 C) ALLEGATO 2: PRIME INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
D) LEGENDA REGIONALE PER LA REDAZIONE DELLA CARTA GEOMORFOLOGICA (1° Edizione, Dicembre 2001) E) ELENCO DOCUMENTAZIONE TEMATICA PREVISTA DALLA CIRC. 7/LAP (Promemoria incontri interdisciplinari per l'espressione dei parerei sui P.R.G.C.)

 

 


1. FINANZIAMENTO PAI AI COMUNI R1 E R2: LA DELIBERAZIONE REGIONALE

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 17/4387 del 12 novembre 2001, sono stati definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi ai Comuni classificati in classe R1 e R2 (Allegato n. 1 della Del. 1/99 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po), finalizzati allo svolgimento delle Verifiche di Compatibilità Idraulica e Idrogeologica previste dal P.A.I.

Scarica il testo D.G.R. 17/4387 del 12/11/01

 

 

2. TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE SUL PAI


a. Riepilogo normativo

Il P.A.I. è stato adottato a seguito degli effetti della Legge n.183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e D.L. n.180/1998, convertito in Legge n.267/1998, in particolare per effetto dell'art. 1 che demanda all'Autorità di Bacino ed alle Regioni, per le rispettive competenze idrauliche, l'adozione di Piani Stralcio di Bacino, che contengano la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e l'adozione di misure di salvaguardia. In questa prima fase si realizza la prima bozza del P.A.I., mediante la classificazione dei Comuni in Classi di rischio: R1, R2, R3 e R4.

Il D.L. n.279/2000, convertito in Legge n.365/2000 prevede, all'art. 1bis, che entro il termine perentorio del 30.04.2001 siano adottati dalle Autorità di Bacino i progetti di piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico (P.A.I.).

L'Autorità di Bacino del fiume Po, con propria Deliberazione n.18 del 26.04.2001 ha adottato, all'art. 1, comma 1, il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po (P.A.I.). A seguito dell'approvazione la Regione ha trasmesso ad ogni singolo Comune gli elaborati relativi:

- Delibera di adozione n.18/01;
- Relazione Generale;
- Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici;
- Norme di Attuazione;
- Tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali.

Gli elaborati cartografici forniti ai Comuni sono quelli relativi al loro territorio e solo per quanto modificato o integrato rispetto al progetto P.A.I. originario. In sostanza le aree denominate R.M.E. (rischio molto elevato), facenti originariamente parte del P.S.267 ed individuate nei comuni di Acceglio, Savigliano, Racconigi, Polonghera e Villanova Solaro e di successivi recenti aggiornamenti con l'individuazione di altri 18 comuni della Provincia di Cuneo, cartografate con la sigla R.M.E./267/99 e R.M.E./267/01, per le quali si applica l'art. 9 delle norme P.A.I.

Pertanto gli elaborati del P.A.I. disponibili sono, esclusivamente, quelli che i singoli Comuni hanno ricevuto.

Si ricorda che nelle N.d.A. del P.A.I. adottate i seguenti articoli dettato norme vincolanti: art. 1 commi 5 e 6, art. 9 limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 3 della Delibera di adozione, art. 10, 11, 12, 19, 19bis, 22 e 29.

 

b. Analisi di alcuni articoli fondamentali della Deliberazione n.18/2001


Art. 3: Aree con bandierina gialla

Si segnala che attualmente nessun Comune presenta aree con bandierina gialla. Questa sarà evidenziata solo a seguito della condivisione dei dissesti con la Regione, al termine delle riunioni tra il gruppo interdisciplina delle Direzioni Regionali ed il Comune.


Art. 6: Tempistica

Le Regioni, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del P.A.I. (ufficialmente dalla pubblicazione G.U. n.166 del 19.07.01) trasmettono all'A.d.B. eventuali proposte di aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici, risultanti dalle varianti di adeguamento adottate dai Comuni ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 delle N.d.A. del P.A.I.
L'A.d.B. entro 3 mesi provvede all'aggiornamento garantendone la pubblicità mediante pubblicazione sulla G.U. e l'affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati.

Fino alla pubblicazione dell'aggiornamento operato dall'A.d.B. i Comuni non possono rilasciare concessioni in assenza di una previa documentata documentazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di dissesto. Dell'eventuale rilascio di concessioni il Comune comunica alla Regione.

Successivamente alle intervenute pubblicazioni (cioè trascorsi 18+3 mesi, fino all'Aprile 2003), i Comuni che non abbiano provveduto all'adozione delle varianti di adeguamento, sono tenuti a rispettare le prescrizioni dell'art. 9 delle N.d.A. del P.A.I., tali norme divengono quindi immediatamente vincolanti.


Art. 9: Fasce Fluviali

L'articolo prevede che siano prevalenti, per le parti difformi, le fasce fluviali del P.A.I. rispetto a quelle del Piano Fasce Fluviali (P.S.F.F.) ed integrano e modificano il P.S.F.F. sia in termini di delimitazione grafica che normativa.


Art. 10: Fasce Fluviali A e B

Per le Fasce A e B sono immediatamente vincolanti le misure di salvaguardia contenute nelle N.d.A. del P.A.I. relative agli art. 1 com. 6, 29 com. 2, 30 com.2, 32 comm. 3 e 4, 38, 38bis, 39 comm. 1,2,3,4,5,6 ed art. 41.


Art. 14: Programma interventi

Il programma triennale di Interventi è adottato dall'Autorità di Bacino su proposta del Comitato Istituzionale. Sono indicati gli interventi urgenti e necessari per garantire un adeguato livello di sicurezza, nonché gli interventi di manutenzione.

Quindi ogni 3 anni il Programma viene rivisto ed aggiornato.

La Regione Piemonte, a seguito dell'adozione del P.A.I., ha percepito i finanziamenti relativi al primo programma (2001-2003), che ammontano a complessivi 120 miliardi. Sono quindi finanziamenti che giungono direttamente dallo Stato.

 


3. SITUAZIONE IN PIEMONTE E PROVINCIA DI CUNEO

In Regione:

- 650 Comuni circa non hanno prodotto alcun atto;
- 350 Comuni hanno avviato le procedure di verifica;
-108 Comuni hanno ottemperato alle verifiche (Elenco A dell'All. 1 alla D.G.R. n.31-3749 del 6.08.01).

 

In Provincia di Cuneo, su un totale di 250 Comuni, solo 26 Comuni hanno ottemperato alle verifiche. Sono:

- Borgo San Dalmazzo
- Chiusa Pesio
- Villafalletto
- Baldissero d'Alba
- Barbaresco
- Benevello
- Cerretto Langhe
- Ceresole d'Alba
- Corneliano d'Alba
- Cossano Belbo
- Govone
- La Morra
- Montaldo Roero
- Novello
- Perletto
- Roddi
- Torre Bormida
- Frassino
- Manta
- Castellino Tanaro
- Cigliè
- Frabosa Sottana
- Monasterolo Vasco
- Prunetto
- Sale Langhe
- Vicoforte


Ulteriori comuni, non presenti nell'elenco, sono di fatto esonerati dall'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I. in quanto le loro varianti sono state approvate dalla Regione recentemente, in data successiva o prossima all'Aprile 2001.

 


4. PROCEDURA, PER I COMUNI, DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL P.A.I.


a) Il Comune compie le verifiche di compatibilità idrogeologica ed idraulica, ai sensi della Circolare P.G.R. n.7/LAP-1996, della relativa Nota Tecnica Esplicativa e normative P.A.I. (es. Direttive idrauliche per gli studi di compatibilità idraulica).

b) Il Comune richiede quindi all'Assessorato all'Urbanistica di promuovere il gruppo interdisciplinare di lavoro, formato da funzionari delle quattro Direzioni Regionali coinvolte:

- Pianificazione e Gestione Urbanistica;
- Servizi Tecnici di Prevenzione;
- Difesa del Suolo;
- Opere Pubbliche;

c) Il Gruppo si riunirà presso l'Amministrazione Provinciale, sul modello delle conferenze dei servizi, e prenderà visione degli elaborati tematici relativi al Comune: tematismi, relazioni, ecc… Da parte del Gruppo interdisciplinare potranno essere richieste eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione presentata. In questo caso si riconvocherà la conferenza ad una data che verrà stabilità; si prevede entro un termine di 60 giorni.

d) La fase finale sarà la condivisione, da parte della Regione, del quadro dei dissesti, con emissione di un documento di approvazione.

e) A seguito della condivisione del quadro del dissesto il Comune adotta il Progetto preliminarmente ed invia gli elaborati all'Autorità di Bacino.


E' pertanto importante, come primo passo, che tutte le Amministrazioni inizino ad effettuare i rilievi dei corsi d'acqua nei tratti più significativi, dove è possibile un coinvolgimento di edifici, opere ed infrastrutture. In questo caso dovrà essere rilevato il profilo dell'alveo, di fondo, e delle sezioni di verifica.

Si segnala che la Direzione Reg. Servizi Tecnici di Prevenzione procederà, a breve, alla diffusione e divulgazione della legenda uniformata relativa alla Carta dei dissesti prevista dalla Circolare P.G.R. 7/LAP-1996 e compatibile con le normative P.A.I.

 


5. FINANZIAMENTI PER GLI STUDI DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA

La Direz. Reg. Pianificazione e gestione urbanistica ha fino ad oggi stanziato 10 miliardi, così suddivisi:

*· 5 miliardi già impegnati;
* 5 miliardi residui che verranno impegnati nelle prossime settimane per i finanziamenti dei Comuni che ne faranno richiesta (trattasi
prevalentemente di Comuni nelle Classi di rischio P.A.I. R2 e R1).

La Regione prevede di utilizzare ulteriori 12.5 miliardi per completare gli studi P.A.I. e di reperire tale somma nel budget di 120 miliardi ottenuto nel primo programma triennale interventi (confronta art. 14).

 


6. IDRAULICAMENTE COSA OCCORRE VALUTARE

Oltre ad un quadro generale della dinamica fluviale, alla fasciatura del corso d'acqua (A, B e C per i principali, eventualmente un'unica fascia per i minori), occorre valutare tutte le opere di attraversamento dei corsi d'acqua e le condizioni dell'efficienza delle opere idrauliche presenti.

 


7. PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

E' opinione dello scrivente che la procedura deontologicamente più corretta sia la seguente:


a) Il Comune valuta o fa valutare il costo dei rilievi topografici per i tratti di rete idrografica da verificare con criterio idraulico. Per criterio idraulico s'intendono le verifiche condotte secondo le Direttive di Piano, in particolare la Direttiva 2 sulla piena di progetto e Direttiva 4 sulla valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

b) Per le rimanenti porzioni del reticolo idrografico - che dovrebbero essere preponderanti - le verifiche verranno condotte su criteri prevalentemente morfologici.


Pertanto, nel primo caso, è consigliabile una valutazione redatta da un ingegnere idraulico. Nel secondo caso da un geologo, fermo restando che la verifica idraulica e morfologica devono essere in sinergia e confrontarsi sempre.

Quindi il Comune valuta il preventivo vidimato dai rispettivi professionisti (geologo, se non vi sono problematiche significative che richiedono verifiche idrauliche, ingegnere e topografo se occorre procedere anche a tali verifiche).

Ï preventivi sono quindi trasmessi alla Direz. Reg. pianificazione e gestione urbanistica (C.so Bolzano 44, 10121 Torino).

 


8. PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI

Nelle aree R.M.E. e nella fasce A e B ed in futuro nelle aree contenenti la bandierina gialla, vige la normative dell'art. 9 del P.A.I. In pratica è consentita la sola manutenzione ordinaria.

Nelle rimanenti aree indicate dal P.A.I, per le quali vige il regime transitorio e cautelare, dettato dall'art. 6, terzo comma della deliberazione n.18/2001 dell'Autorità di bacino. In sostanza il rilascio di concessioni è subordinato da una "documentata valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di dissesto, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica".
La suddetta documentazione tecnica potrà essere rilasciata da un geologo, nel caso di versanti e problematiche legate a frane, da un geologo e/o ingegnere nel caso di valutazioni di carattere idraulico. E' facoltà del Comune richiedere l'asseverazione della perizia.

Il comune dovrà comunicare alla Regione, con scadenza trimestrale, del rilascio delle concessioni, inviando una copia alle quattro Direzioni competenti:

· Servizi tecnici di Prevenzione,
· Pianificazione e Gestione Urbanistica,
· Difesa del suolo,
· Opere Pubbliche.

Lo schema da trasmettere alla Regione è riportato nell'All. 2 della Deliberazione G.R. n.31-3749 del 6.08.01.

Occorre sottolineare che il rilascio di concessioni in aree P.A.I non ancora condivise, è possibile a condizione che:

· non si sia a conoscenza di dissesti significativi che coinvolgono o hanno coinvolto l'area oggetto di concessione;
· non siano disponibili studi aggiornati, anche se non ancora ufficializzati, condotti per conto dell'Amministrazione che ne propongono la non idoneità urbanistica;
· ovvero che più recenti studi, anche se non ancora ufficializzati, confermino le indicazioni P.A.I.

 


9. ADEGUAMENTO P.R.G.C.

L'individuazione dei dissesti del territorio comunale comporta, automaticamente, l'avvio della Variante di adeguamento.

La procedura per giungere alla Variante è stata discussa al Paragrafo 3, punto 5.

 

10. PUBBLICAZIONI RECENTI DELLA REGIONE

  1.  ADEMPIMENTI REGIONALI CONSEGUENTI ALLA Del. n. 31-3749 del 6 agosto 2001
  2. ALLEGATO 1 alla deliberazione n. 31-3749 del 6 agosto 2001
  3. ALLEGATO 2: PRIME INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)  

***********************************************

A. Adempimenti regionali conseguenti l'approvazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Procedure per l'espressione del parere Regionale sul quadro del dissesto contenuto nei PRGC, sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circ. P.G.R.: n. 7/Lap dell'08.05.1996.

 

Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24.5.2001, è stato approvato in forma definitiva il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - precedentemente adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 18 in data 26.4.2001 - che costituisce un traguardo particolarmente qualificante e rilevante nel processo di difesa attiva dei suoli, anche attraverso la costruzione di un quadro conoscitivo del sistema fisico del territorio, e di definizione delle possibili utilizzazioni degli stessi stabilite negli strumenti urbanistici.

Constatato che con tale atto si dà di fatto l'avvio ad una serie di attività, sia in termini di trasmissione agli Enti a vario titolo interessati degli atti costituenti la documentazione di progetto, affinché a loro volta ne conoscano puntualmente i contenuti e possano adempiere ai loro compiti, sia in termini di attuazione del PAI attraverso azioni complesse che coinvolgono principalmente le competenze regionali.

Rilevato che, a tale proposito, i principali impegni regionali, conseguenti all'entrata in vigore del PAI - giusto quanto definito nella Deliberazione del Comitato Istituzionale n.18/2001 del 26 aprile 2001, in particolare agli articoli 3 e 5, e nelle preliminari Conferenze Programmatiche - possono così riassumersi:

1. Implementazione del quadro del dissesto derivante dalle Osservazioni al Progetto di PAI, accolte in fase istruttoria e/o acquisite nel corso delle Conferenze Programmatiche e lì condivise.
2. Aggiornamento del quadro del dissesto contenuto nel PAI attraverso l'inserimento dei dissesti individuati nei PRG dei Comuni indicati nelle Conferenze Programmatiche quali comuni da esonerare dalla verifica di compatibilità ai sensi dell'art.18 delle NdA del PAI ed inseriti nell'elenco A della D.G.R. n. 51-2814 del 17.4.2001.
3. Avvio delle procedure per il futuro aggiornamento del PAI attraverso la condivisione del quadro del dissesto contenuto nei PRG di tutti gli altri comuni piemontesi, al momento inseriti negli elenchi B,C,D ed E di cui alla D.G.R n. 51-2814 del 17.4.2001.

Considerato che per contribuire ad un sempre più produttivo processo di collaborazione con l'Autorità di Bacino in merito alla definizione del quadro del dissesto alla scala territoriale di riferimento, sulla base di indagini condotte alla scala locale, e per configurare procedure e metodologie di lavoro per la definizione del quadro del dissesto regionale nell'ambito del Sistema Informativo Integrato, risulta indispensabile stabilire alcune regole regionali inerenti:

1. i compiti da attribuire alle diverse direzioni regionali interessate in tema di validazione del quadro del dissesto e della pericolosità nel territorio,
2. le procedure per la definizione del quadro urbanistico da assumere con l'approvazione dei piani regolatori che dovranno essere predisposti a norma dell'art. 18 delle NdA del PAI,
3. le modalità per l'assunzione del quadro dei dissesti contenuti in quegli strumenti urbanistici (piani regolatori, revisioni, varianti generali) attualmente già in itinere e/o in fase istruttoria presso le competenti direzioni regionali,
4. il ruolo del CSI-Piemonte in relazione all'aggiornamento delle cartografie PAI e del Sistema Informativo Integrato attraverso l'ulteriore livello conoscitivo individuato dalle tavole tematiche e di sintesi derivanti dai PRG;

Ravvisata altresì l'opportunità di emanare a tempi brevi, sulla scorta di quanto indicato all'art. 3 della deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 18 del 26.4.2001, uno specifico atto di indirizzo per l'attuazione del PAI in materia di pianificazione e disciplina urbanistica, all'interno del quale verranno forniti debiti chiarimenti, tra l'altro, in merito alle aree poste in Classe IIIb, secondo le indicazioni della Circ. P.G.R. n. 7/LAP/'96, e delle opere in esse realizzabili qualora individuate in ambiti di Fascia B e C del PSFF-PAI, relativamente ai quali si forniscono fin d'ora alcuni elementi.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale accogliendo la proposta dei Relatori a voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di incaricare la Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione dell'aggiornamento del quadro del dissesto contenuto nel Piano per l'Assetto Idrogeologico, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 5 della Deliberazione n.18/2001 del Comitato Istituzionale del 26.04.'01, operando in collaborazione e d'intesa con le Direzioni Regionali Pianificazione e Gestione Urbanistica, Difesa del Suolo e Opere Pubbliche, più espressamente competenti in materia urbanistica e idraulica, riferita al reticolo idrografico principale e secondario, secondo le fasi di seguito descritte:
a) aggiornamento del quadro del dissesto derivante dalle Osservazioni al Progetto di PAI, accolte in fase istruttoria e/o acquisite nel corso delle Conferenze Programmatiche, nell'ambito del gruppo di lavoro costituito dalle Direzioni Regionali Pianificazione e Gestione Urbanista, Servizi Tecnici di Prevenzione, Difesa del Suolo e Opere Pubbliche, di cui alla D.G.R. 51-2814 del 17.4.2001, con l'intesa che alle verifiche relative al reticolo idrografico di 3° Categoria provvederà la Direzione Regionale Difesa del Suolo.
b) elaborazione di una legenda regionale per il rilievo del dissesto in riferimento alla quale omogeneizzare le metodologie di rilevamento e di rappresentazione grafica dei dissesti contenuti nei PRG, in sintonia con le indicazioni già fornite nella Circ. P.G.R. n.7/LAP/'96, quale standard regionale nell'elaborazione degli allegati geologici ai PRG.
c) elaborazione di una tabella di conversione per la traduzione del quadro del dissesto regionale dalla scala propria degli strumenti urbanistici alla scala di bacino.
d) aggiornamento del quadro del dissesto contenuto nel PAI attraverso l'inserimento dei dissesti individuati nei PRG dei Comuni indicati nelle Conferenze Programmatiche quali comuni da esonerare dalla verifica di compatibilità ai sensi dell'art.18 delle NdA del PAI, il cui elenco, viene con il presente atto approvato (allegato 1).
Al fine di ottemperare a quanto qui elencato, la Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione si avvarrà della collaborazione del CSI Piemonte per l'elaborazione informatica delle cartografie, prevedendo uno stretto rapporto di collaborazione e di monitoraggio dei tempi e delle procedure condivise con il CSI.


2. di promuovere la costituzione di specifici momenti unitari di lavoro a livello decentrato composti da gruppi interdisciplinari di indirizzo e di consulenza formati dalle Direzioni Regionali Pianificazione e Gestione Urbanista, Servizi Tecnici di Prevenzione, Difesa del Suolo e Opere Pubbliche, sulla base delle articolazioni territoriali di ogni Direzione, per l'espressione dei pareri in materia di dissesti e pericolosità del territorio e sugli indirizzi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica. Il coordinamento dell'attività anzidetta è attribuito alla Direzione Regionale Gestione e Pianificazione Urbanistica in quanto responsabile del procedimento ai fini dell'emanazione degli atti di approvazione relativi agli strumenti urbanistici.
Al riguardo il parere espresso di concerto terrà conto delle valutazioni della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione finalizzate alla definizione del quadro dei dissesti presente sul territorio e della pericolosità da essi derivante, secondo quanto indicato dalla Circolare P.G.R. 7/LAP/'96 quali I e II fase di indagine e di quelle delle Direzioni Regionali Difesa del Suolo e Opere Pubbliche in merito alle questioni attinenti il reticolo idrografico principale e secondario, anche ai sensi della Circolare n. 14/LAP/PET/'98.
Gli studi relativi alle verifiche di compatibilità estesi a tutto il territorio comunale, formulati in sintonia con i criteri contenuti nella Circ. P.G.R n. 7/LAP/'96 e nella Nota Tecnica Esplicativa e le eventuali varianti di piano da queste derivanti, saranno oggetto del parere di cui sopra, i cui esiti verranno trasferiti all'Autorità di Bacino solo ad avvenuta adozione del progetto di variante. Resta inteso che eventuali modificazioni che dovessero intervenire nel corso dell'iter di approvazione dello strumento urbanistico saranno tempestivamente comunicate all'Autorità di Bacino.
Il gruppo interdisciplinare sarà quindi impegnato in un'azione di supporto ai Comuni nelle fasi propedeutiche alla predisposizione della documentazione a corredo della strumentazione urbanistica e di esame degli elaborati tematici e di sintesi relativi alle fasi I e II sopraccitate.
Il quadro del dissesto e della pericolosità condivisi nel parere istruttorio dovrà essere conseguentemente adottato nell'ambito dei progetti preliminari dei Piani Regolatori e/o delle varianti di adeguamento al PAI; il quadro del dissesto e della pericolosità così definito costituirà tema per l'implementazione del Sistema Informativo Integrato (SII) e del PAI.
A questo proposito si dovrà prevedere che, a corredo degli atti predisposti dai Comuni in sede di adozione del progetto (preliminare e definitivo) dei piani regolatori e/o delle varianti per l'adeguamento al PAI, venga sottoscritta debita dichiarazione, a firma del Geologo e dell'Urbanista incaricati, in ordine al pieno recepimento delle valutazioni espresse in materia di prevenzione dei rischi idrogeologici da parte delle competenti Direzioni Regionali.
L'esame finale del progetto urbanistico competerà alla Direzione Regionale Gestione e Pianificazione Urbanistica che potrà, se del caso, avvalersi ancora delle Direzioni Regionali Servizi Tecnici di Prevenzione, Difesa del Suolo e Opere Pubbliche in presenza di situazioni riconducibili a diverse decisioni assunte dai Comuni e/o di valutazioni tecniche di difficile traduzione.
Una particolare considerazione si impone poi nei confronti di quegli strumenti urbanistici (piani regolatori e varianti generali) che sono stati approvati successivamente alla data di svolgimento delle Conferenze Programmatiche ovvero che risultano allo stato attuale "in itinere".
Con riferimento alla prima casistica del precedente capoverso sarà cura della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, congiuntamente alle Direzioni Regionali Difesa del Suolo e Opere Pubbliche, laddove richiesto per le tematiche trattate, accertare la completezza delle informazioni sui dissesti contenute nella documentazione e di conseguenza validare il nuovo quadro dei dissesti, modificativo e/o integrativo di quello proposto dal PAI.
Conseguentemente la Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione provvederà alla traduzione secondo la legenda regionale del dissesto e relativa tabella di conversione di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 1. ed all'inserimento del nuovo quadro nel Sistema Informativo Integrato, avviato ai sensi degli articoli 8, 9 e 63 della L.R.44/'00.
Sarà compito delle Direzioni Regionali Gestione e Pianificazione Urbanistica e Servizi Tecnici di Prevenzione procedere, nell'ambito del Sistema Informativo Integrato, alla mosaicatura delle cartografie di sintesi prodotte a supporto dei PRGC così validati.

Per quanto attiene invece ai PRG in itinere e/o in corso d'istruttoria presso le Direzioni Regionali all'atto della pubblicazione della presente delibera, si evidenzia che gli stessi dovranno essere oggetto di parere della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione che opererà d'intesa con le altre Direzioni Regionali Difesa del Suolo e Opere Pubbliche nell'ottica anche di un contenimento dei tempi di approvazione degli strumenti urbanistici. Non potendo prevedere un allineamento immediato a quanto sinora esposto, è prevista la possibilità che alcuni dei procedimenti attualmente in corso possano giungere ad approvazione con deliberazione della Giunta Regionale pur in assenza di un quadro del dissesto esaustivo ed idoneo ad integrare il PAI; in tale caso il Comune interessato non potrà essere esonerato dall'adeguamento al PAI e quindi dovrà anch'esso procedere con l'adozione di specifica variante di adeguamento, corredata di idonei approfondimenti degli studi geomorfologici, sino ad addivenire ad un parere condiviso del quadro del dissesto con la successiva implementazione di quello individuato dal PAI e nell'ambito del Sistema Informativo Integrato.
Le procedure urbanistiche che verranno attivate saranno in sintonia e salvaguarderanno i principi di cautela di cui all'art. 9 delle NdA del PAI, tramite norme di PRG che, derivando da un quadro conoscitivo di maggior dettaglio definito dalle indicazioni fornite dalla Circ. P.G.R. n. 7/LAP/'96, ne rappresentano la corretta applicazione a livello locale, in coerenza con quanto disposto dall'art. 18 comma 4 delle NdA.

3. Di far propria l'opportunità di emanare a tempi brevi, sulla scorta di quanto indicato all'art. 3 della deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 18 del 26.4.2001, uno specifico documento tecnico di indirizzo per l'attuazione del PAI in materia di pianificazione e disciplina urbanistica, incaricando all'uopo le Direzioni Regionali Pianificazione e Gestione Urbanista, Servizi Tecnici di Prevenzione, Difesa del Suolo e Opere Pubbliche attraverso il gruppo di lavoro già costituito di cui alla D.G.R. n. 51-2814 del 17.4.2001.
Per la stesura di tale documento tecnico si forniscono sin da ora alcune indicazioni in merito ai primi adempimenti da assumere (illustrati nell'allegato 2) nonché alle aree poste in Classe IIIb, secondo le indicazioni della Circ. P.G.R. n. 7/LAP/'96, ed alle opere in esse realizzabili qualora individuate in ambiti di versante e di pianura e/o in ambiti di Fascia B e C del PSFF-PAI, giusto quanto qui di seguito riportato.
Gli ambiti individuati nei PRGC quali "ambiti in Classe IIIb" ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP/'96 dovranno ritenersi rappresentativi delle "Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente….".
Per tali contesti consegue il dovere da parte dell'Amministrazione Comunale di predisporre e approvare in primo luogo un piano comunale di protezione civile e di individuare programmi di interventi, strutturali e non, per la loro messa in sicurezza.
L'insieme delle aree comprese in Classe IIIb, a seguito della condivisione del quadro del dissesto e della pericolosità sul territorio, andrà a costituire informativa presso le Direzioni regionali competenti, concorrendo alla definizione del quadro degli ambiti pericolosi noti nel territorio regionale, al fine di una pianificazione degli interventi.
Pertanto la presenza di queste aree non rappresentano un diritto dell'Amministrazione Comunale nei confronti della Regione a ricevere in via prioritaria contributi per interventi di sistemazione; sarà viceversa compito dell'Amministrazione provvedere all'individuazione dei finanziamenti necessari per tali opere nell'ambito delle disponibilità comunali o attraverso gli ordinari finanziamenti attivati sui capitoli delle leggi nazionali L.183/'89, L.365/'00 ecc o regionali quali L.R18/'84 , L.R.38/'78, LR.54/'75 ecc.
Per quanto infine attiene agli ambiti in Classe IIIb individuati in settori già compresi nelle Fasce Fluviali del PAI - PSFF, si precisa che gli stessi non potranno interessare le porzioni di territorio classificate come "Fascia A".
Viceversa, nei settori di Fascia B occorre esplicitare che gli interventi di difesa funzionali alla sicurezza delle aree in Classe IIIb dovranno limitarsi a quelli rappresentati dalle opere strutturali già previste (B di progetto) nell'ambito dei Piani Stralcio di Bacino (PSFF - PAI).
Fatte salve tali opere, nelle aree in Classe IIIb situate in Fascia B, dovranno essere attivati interventi non strutturali quali il Piano Comunale di Protezione Civile e previsti modesti accorgimenti tecnici migliorativi del drenaggio delle acque superficiali o reflue, concordando nel contempo tra le Direzioni Regionali competenti la definizione, all'interno della normativa degli strumenti urbanistici, delle eventuali limitazioni da applicarsi.
Nei settori di Fascia C le opere di difesa degli ambiti classificati IIIb dovranno essere in sintonia con tutte le indicazioni e le cautele derivanti dal PAI ed in particolare dovranno essere salvaguardati i diritti di terzi, da verificarsi nell'ambito dei PRGC.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

 

B. ALLEGATO 1 alla deliberazione n. 31-3749 del 6 agosto 2001

Oggetto: Elenco dei Comuni in posizione A per i quali è stato proposto l'esonero dall'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI nell'ambito delle Conferenze Programmatiche.
116 COMUNI.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA (totale 24 Comuni).

1. ALESSANDRIA
2. ALLUVIONI CAMBIO'
3. BORGO SAN MARTINO
4. BOZZOLE
5. CASALEGGIO BOIRO
6. CASSANO SPINOLA
7. CASTELLAZZO BORMIDA
8. CERRETO GRUE
9. CONIOLO
10. CREMOLINO
11. FRASSINETO PO
12. GABIANO
13. GAMALERO
14. GIAROLE
15. GUAZZORA
16. MIRABELLO MONFERRATO
17. OCCIMIANO
18. PASTURANA
19. POMARO MONFERRATO
20. QUARGNENTO
21. SALA MONFERRATO
22. TICINETO
23. TREVILLE
24. VALMACCA


PROVINCIA DI ASTI (totale 15 Comuni).

1. BRUNO
2. CASTAGNOLE LANZE
3. CASTELLERO
4. CASTELNUOVO DON BOSCO
5. CELLARENGO
6. FRINCO
7. INCISA SCAPACCINO
8. MONALE
9. MONCALVO
10. MONTEMAGNO
11. PENANGO
12. REVIGLIASCO
13. SAN MARTINO ALFIERI
14. SAN MARZANO OLIVETO
15. TONCO


PROVINCIA DI BIELLA (totale 4 Comuni).

1. CERRIONE
2. PONDERANO
3. PRALUNGO
4. TRIVERO


PROVINCIA DI CUNEO (totale 26 Comuni)

Ambito Cuneo.
1. BORGO SAN DALMAZZO
2. CHIUSA PESIO
3. VILLAFALLETTO

Ambito Alba.
1. BALDISSERO D'ALBA
2. BARBARESCO
3. BENEVELLO
4. CERRETO LANGHE
5. CERESOLE D'ALBA
6. CORNELIANO D'ALBA
7. COSSANO BELBO
8. GOVONE
9. LA MORRA
10. MONTALDO ROERO
11. NOVELLO
12. PERLETTO
13. RODDI
14. TORRE BORMIDA

Ambito Saluzzo.
1. FRASSINO
2. MANTA

Ambito Mondovì.
1. CASTELLINO TANARO
2. CIGLIE'
3. FRABOSA SOTTANA
4. MONASTERO VASCO
5. PRUNETTO
6. SALE LANGHE
7. VICOFORTE


PROVINCIA DI NOVARA (totale 14 Comuni).

1. ARONA
2. BARENGO
3. BORGOLAVEZZARO
4. CUREGGIO
5. DORMELLETTO
6. GARGALLO
7. INVORIO
8. MANDELLO VITTA
9. MOMO
10. OLEGGIO CASTELLO
11. PELLA
12. ROMENTINO
13. SAN NAZZARO SESIA
14. VERUNO


PROVINCIA DI TORINO. (totale 25 Comuni).

Ambito Ivrea.
1. AZEGLIO
2. FORNO CANAVESE
3. PERTUSIO
4. PRASCORSANO
5. RIVARA
6. SAN GIORGIO CANAVESE
7. VIALFRE'
8. VISCHE

Ambito Lanzo-Ciriè.
1. LEVONE
2. SAN MAURIZIO CANAVESE

Ambito Pinerolo.
------------------------------------

Ambito Susa.
1. SAUZE DI CESANA

Ambito Torino.
1. ARIGNANO
2. CARMAGNOLA
3. CASELLE TORINESE
4. CHIERI
5. FOGLIZZO
6. LA CASSA
7. LA LOGGIA
8. LAURIANO
9. LEINI'
10. SAN BENIGNO CANAVESE
11. SAN RAFFAELE CIMENA
12. TORRAZZA PIEMONTE
13. VILLARBASSE
14. VOLVERA


PROVINCIA DEL VCO (totale 3 Comuni).

1. CASALE CORTE CERRO
2. GIGNESE
3. MERGOZZO


PROVINCIA DI VERCELLI (totale 5 Comuni).

1. PEZZANA
2. QUARONA
3. SALUGGIA
4. SAN GIACOMO VERCELLESE
5. SERRAVALLE SESIA

 

C. ALLEGATO 2 PRIME INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

(adempimenti relativi alla deliberazione di adozione del PAI n. 18 del 26/4/01)

La deliberazione di adozione del PAI, in data 26 aprile 2001, n. 18/01, del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po (pubblicata su GU n. 166 del 19/701 e su BUR n. 30 del 25/7/01), dà l'avvio ad una serie di attività, che coinvolgono le competenze regionali e comunali.

La prima attività (prevista dall'articolo 15 della deliberazione 18/01), si esplica attraverso l'invio delle copie degli atti relativi ad ogni Comune, da parte della Regione, che dovranno essere, entro 15 giorni successivi al ricevimento, pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Il Sindaco dovrà, quindi, trasmettere alla Regione (1 copia alla Direzione Difesa del Suolo) la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.
Ad ogni Comune verrà inviata copia dei seguenti elaborati:
- Deliberazione di adozione n. 18/01 del 26/4/2001;
- Relazione generale. Allegato 3 - Relazione sulle modifiche ed integrazioni apportate;
- Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo. Allegato 4 e 4.1 - Cartografia in scala 1:25.000 e 1:10.000;
- Norme di attuazione, costituite da:
- Titolo I - Norme generali per l'assetto della rete idrografica e dei versanti (aggiornamento),
- Titolo II - Norme per le fasce fluviali (aggiornamento),
- Titolo III - Derivazione di acque pubbliche e attuazione dell'articolo 8, comma 3, della legge 2 maggio 1990, n. 102 (aggiornamento),
- Titolo IV - Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato;
- Tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali, in scala 1:25.000.

Gli elaborati cartografici riportanti la delimitazione delle aree in dissesto e delle fasce fluviali, saranno forniti ai Comuni relativamente al territorio di loro competenza e solo per quanto modificato e/o integrato rispetto al Progetto di PAI adottato con deliberazione 1/99, viceversa, per le carte non modificate in questa fase si confermano quelle del Progetto di PAI.
Le cartografie che i Comuni riceveranno in questa prima fase, pertanto, saranno riferite alle aree a rischio molto elevato (RME):
- le aree RME99, derivanti dal Piano Straordinario 267, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 1bis, della legge 267/98, ed approvato con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999,
- le aree RME01, derivanti da nuove perimetrazioni, condivise nell'ambito delle Conferenze Programmatiche.
I Comuni dovranno applicare su tali aree le prescrizioni contenute nel Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI, che, ai sensi dell'articolo 5 delle medesime Norme, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni, gli Enti pubblici e per i soggetti privati.
Inoltre, le cartografie saranno anche relative alle fasce fluviali introdotte dal PAI.
Anche per questa fattispecie, le prescrizioni del PAI, richiamate all'articolo 27 delle Norme di attuazione, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante.
Vi è da sottolineare che l'articolo 9 della deliberazione dispone che le Fasce Fluviali del PAI, per le parti difformi, modificano ed integrano il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali vigente, sia in termini di delimitazione grafica, sia in termini normativi. Cioè, laddove le disposizioni del PAI si discostano da quelle del Piano Fasce vigente, prevalgono quelle del PAI.
L'articolo 11 della deliberazione, in particolare, introduce l'obbligo di un adempimento in ambito comunale che non era previsto nel PSFF, per quanto riguarda i territori delle fasce C retrostanti i limiti di progetto tra la fascia B e la fascia C: laddove si riscontri tale fattispecie i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni del PAI, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e ad applicare, anche parzialmente, le disposizioni relative alla fascia B contenute nelle Norme di attuazione, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, al fine di minimizzare le condizioni di rischio esistenti.
Verranno forniti successivamente, nell'ambito di un documento esplicativo, i criteri per l'individuazione dei Comuni che devono fare tale verifica, per la conduzione dell'analisi del rischio e per i riferimenti tecnici e legislativi esistenti (direttive, circolari e quant'altro).

Gli articoli 2, 3 e 4 della deliberazione, che sono relativi ad una particolare fattispecie di dissesti (più avanti descritta), non interesseranno i Comuni piemontesi in questa prima fase, in quanto la Regione sta attualmente svolgendo l'attività prevista dall'articolo 5 della deliberazione, che condurrà, entro 90 giorni dalla data della deliberazione stessa, alla definizione degli elaborati contenenti quelle indicazioni necessarie all'applicazione degli articoli richiamati.

L'articolo 5 è quello che regola l'attività da svolgersi a più breve scadenza da parte dell'Autorità di bacino e, conseguentemente, da parte della Regione: il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po dovrà proporre al Comitato Istituzionale le integrazioni al PAI, relative alla cartografia dell'Allegato 4.
Tale attività coinvolge direttamente la Regione Piemonte, in particolare le quattro Direzioni (Difesa del Suolo, Servizi Tecnici di Prevenzione, Pianificazione e Gestione Urbanistica e Opere Pubbliche) che hanno condotto finora, in maniera congiunta, l'analisi e l'istruttoria delle osservazioni al PAI ed hanno organizzato e gestito le Conferenze Programmatiche. Nello specifico la Regione dovrà proporre all'Autorità di bacino le integrazioni cartografiche condivise nelle Conferenze stesse, derivanti sia dalle singole osservazioni accolte, sia dal quadro dei dissesti, aggiornato e validato, derivante dalla cartografia di carattere idrogeologico, redatta sulla base di quanto disposto dalla Circolare PGR 7/Lap/96, elaborata a supporto degli strumenti urbanistici approvati e riconosciuti, nell'ambito delle Conferenze Programmatiche, già adeguati al PAI (n. 116), ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 delle Norme di attuazione del PAI.
Quando saranno esperiti tali adempimenti, e gli areali così individuati saranno contrassegnati con il segno grafico costituito da una bandierina gialla, il Comitato Istituzionale provvederà a deliberarne gli esiti (in termini di integrazioni cartografiche) e le Regioni provvederanno ad inviare le copie modificate ai Comuni interessati, i quali dovranno pubblicarle all'Albo Pretorio (seconda fase).
Le aree contrassegnate dalla bandierina gialla saranno classificabili, relativamente alla normativa d'uso del suolo ad essi associata, secondo due diverse fattispecie:
- la prima, relativa ai singoli dissesti condivisi, in cui i Comuni dovranno applicare le prescrizioni dell'articolo 9 delle Norme di attuazione del PAI, a partire dalla data di ricevimento degli elaborati, che, ai sensi dell'articolo 5 delle medesime Norme, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni, gli Enti pubblici e per i soggetti privati;
- la seconda, relativa a quei Piani regolatori dichiarati già coerenti con il PAI nell'ambito delle Conferenze programmatiche, in cui continueranno a essere vigenti le norme del Piano regolatore stesso.
In tutti i casi richiamati, in cui le prescrizioni del PAI sono immediatamente vincolanti, si ritengono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del PAI e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso al titolare della concessione dovrà essere tempestivamente notificata la condizione di dissesto rilevata.

Per tutti gli areali relativi ai dissesti sui quali la cartografia aggiornata non ha individuato le bandierine gialle, e comunque a partire dalla prima fase, cioè da quando i Comuni riceveranno gli elaborati da pubblicare all'Albo Pretorio secondo quanto già richiamato, vige una norma "cautelare", dettata dall'articolo 6 della deliberazione, 3° comma, secondo la quale il rilascio di concessioni, autorizzazioni, nullaosta o atti equivalenti relativi a trasformazioni ed uso del territorio, deve essere supportato da una valutazione di compatibilità dell'intervento con le condizioni di dissesto effettivamente presenti sul territorio, effettuata a cura del richiedente, basata su idonea documentazione tecnica. Il Comune, nel rilasciare i provvedimenti suddetti, terrà conto di tale valutazione, al fine di garantire la sicurezza degli interventi edilizi ed infrastrutturali ed il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente.
Il Comune sarà tenuto a dare comunicazione alla Regione del rilascio di tali provvedimenti, a soli fini statistici e conoscitivi, con cadenza trimestrale, inviandone 1 copia alle quattro Direzioni competenti: Servizi tecnici di Prevenzione, Pianificazione e Gestione Urbanistica, Difesa del Suolo e Opere Pubbliche, secondo il seguente schema:

 

indicazione dei dati del provvedimento edilizio:conc/aut./dia. n..... del.................rilasciata a...................................per la realizzazione di....................................................................

indicazione del dissesto del PAI:frane - Fa, Fq, Fsesondazioni - Ee, Eb, Emconoidi - Ca, Cp, Cnvalanghe - Ve, Vm

indicazione sullo stato dell'adeguamento dello strumento urbanistico...........................................................................................................................................

 

Si deve sottolineare ai Comuni che gli studi e le indagini geomorfologiche, a supporto del rilascio dei provvedimenti edilizi di cui sopra, debbono essere trasposti nell'analisi geomorfologica e nel quadro del dissesto da effettuare sull'intero territorio comunale a supporto del PRGC o della Variante in adeguamento al PAI.

Per tutti i Comuni non rientranti tra i 116, già richiamati, ritenuti già adeguati alle disposizioni del PAI, ai sensi dell'articolo 1 delle Norme di attuazione del PAI medesimo, e dichiarati tali dalla deliberazione della Giunta regionale n. 51-2814 del 17/4/2001, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 della deliberazione, 1° e 2° comma, cioè la cosiddetta "Norma transitoria".
Tale norma prevede che le Regioni, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del PAI, trasmettano all'Autorità di bacino eventuali proposte di aggiornamento dell'elaborato 2 del PAI stesso, risultanti dalle varianti di adeguamento dei PRG adottate dai Comuni, ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3 delle Norme di attuazione, nonché da quegli altri strumenti urbanistici già in corso di definizione per i quali si è ritenuta confacente la rappresentazione del quadro del dissesto.
Questo articolo differisce, di fatto, nel tempo l'immediata cogenza delle prescrizioni dettate dall'articolo 9 delle Norme di attuazione.
Gli effetti dell'applicazione di questa norma coinvolgeranno, in un processo complesso, sia i Comuni, sia le strutture regionali, le quali dovranno, a tal fine, strutturarsi, da un lato, per fornire le necessarie informazioni e indicazioni ai Comuni sul metodo, sulle scelte urbanistiche compatibili e sull'interpretazione delle disposizioni già esistenti, dall'altro, per costruire una procedura di approvazione delle varianti ai PRG coordinata e condivisa già delineata da questa deliberazione.

Decorso il termine previsto, i Comuni che non abbiano provveduto alle varianti di adeguamento ai sensi dell'articolo 18 delle Norme, dovranno rispettare le prescrizioni dell'articolo 9 delle Norme medesime.

La peculiarità della Valle Ossola è trattata dall'articolo 12, che merita comunque un chiarimento rispetto alle disposizioni da ritenersi prevalenti tra quelle contenute nel PAI e quelle del DPCM 7/12/95, modificato dal DPCM 27/3/98.
Anche in questo caso, è la revisione dello strumento urbanistico il mezzo per approfondire le analisi idrogeologiche e l'individuazione dei dissesti sul proprio territorio ad una scala compatibile, come già previsto dal DPCM vigente, ma scaduto il periodo temporale di cui all'articolo 6 della deliberazione (i 18 mesi della "Norma transitoria"), i Comuni saranno comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 9 delle Norme di attuazione del PAI.
Per quanto riguarda le fasce fluviali vale, invece, quanto previsto agli articoli 10 e 11 della delibera, già precedentemente descritto.

In tutti i casi, fino alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del DPCM di approvazione del PAI si applicano le norme di salvaguardia di cui ai relativi articoli della deliberazione n. 18/01.

L'ultima disposizione della deliberazione n. 18/01, all'articolo 16, prevede una terza fase di aggiornamento: cioè, entro dodici mesi dalla data di adozione della deliberazione stessa, l'Autorità di bacino provvederà a redigere il testo aggiornato ed unificato di tutte le disposizioni normative e della cartografia di riferimento. Questo testo sarà nuovamente soggetto all'approvazione da parte del Comitato Istituzionale.

 


Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2003, n. 1-8753
Nuove disposizioni per l'attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) a seguito della modifica dell'articolo 6 della Deliberazione n.18/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po
A relazione degli Assessori Ferrero, Botta:
Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24.5.2001 è stato approvato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 18 in data 26.4.2001 - che costituisce un traguardo qualificante e rilevante nel processo di salvaguardia del territorio, anche attraverso la costruzione di un quadro di riferimento delle problematiche geomorfologiche ed idrauliche, e di definizione delle possibili utilizzazioni sostenibili dei suoli.
Constatato che il PAI ha dato l'avvio ad una serie di attività, che fanno partecipi tutti gli Enti a vario titolo interessati dai contenuti del PAI medesimo, anche in termini di attuazione del Piano attraverso azioni complesse che coinvolgono le competenze sia regionali che comunali.
A tale proposito, i principali impegni regionali, conseguenti all'entrata in vigore del PAI, al fine di contribuire ad un sempre più produttivo processo di collaborazione con l'Autorità di Bacino in merito alla definizione del quadro del dissesto alla scala territoriale di riferimento, sulla base di indagini condotte alla scala locale, si sono configurate nella definizione di metodologie di lavoro, regole ed indirizzi per l'attuazione del PAI nel settore urbanistico, attraverso l'emanazione di due deliberazioni:
1. D.G.R. n. 31-3746 del 6 agosto 2001 "Adempimenti regionali conseguenti l'approvazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Procedure per l'espressione del parere regionale sul quadro del dissesto contenuto nei PRGC, sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96",
2. D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002 "Indirizzi per l'attuazione del PAI nel settore urbanistico".
Con tali provvedimenti la Giunta regionale ha individuato un nuovo percorso procedurale per addivenire all'espressione del parere regionale sul quadro del dissesto, proposto per l'aggiornamento del PAI alla scala comunale, secondo gli standard definiti dalla Circolare PGR n. 7/LAP/96 già citata e successiva Nota Tecnica esplicativa, attraverso la costituzione di Gruppi interdisciplinari di indirizzo e di consulenza formati dalle Direzioni Regionali Pianificazione e Gestione Urbanistica, Servizi Tecnici di Prevenzione (oggi Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA), Difesa del Suolo e Opere Pubbliche, sulla base delle articolazioni territoriali di ogni Direzione, per l'espressione dei pareri in materia di dissesti e pericolosità del territorio e sugli indirizzi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica.
Gli studi relativi alle verifiche di compatibilità dei piani regolatori vigenti, estesi a tutto il territorio comunale, formulati in sintonia con i criteri contenuti nella Circolare PGR n. 7/LAP/96 e nella Nota Tecnica Esplicativa e le eventuali varianti di piano da queste derivanti, oggetto del parere di cui sopra, avrebbero prodotto gli esiti da trasferire all'Autorità di Bacino dopo l'avvenuta adozione del progetto di variante.
Constatato che i Gruppi interdisciplinari sono stati costituiti per fornire un supporto ai Comuni nelle fasi propedeutiche alla predisposizione della documentazione a corredo della strumentazione urbanistica e di esame degli elaborati tematici e di sintesi relativi alle fasi I e II previste dalla Circolare PGR n. 7/LAP/96, al fine di pervenire all'adozione del progetto preliminare di variante al PRG, nei termini previsti dall'articolo 6 della suddetta deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale.
Pur riconoscendo l'elevato standard qualitativo raggiunto nell'ambito dell'attività condotta dai Gruppi interdisciplinari, è stato rilevato, allo scadere dei 18 mesi previsti dall'articolo 6 della deliberazione n. 18/2001, che a fronte di più di 400 Comuni che hanno fatto richiesta di attivazione del c.d. Tavolo tecnico, solo per 65 Comuni è stato possibile pervenire alla formazione del parere regionale condiviso e solamente 30 hanno adottato la variante al PRG; pertanto si è dovuto prendere atto che i tempi di istruttoria non sono compatibili con quelli della fase transitoria previsti dalla citata deliberazione.
Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino, verificata l'omogeneità di tale situazione a livello di bacino, e tenuto conto delle esigenze tecniche e procedurali inerenti le verifiche di compatibilità idraulica e geologica delle previsioni degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, ha quindi condiviso la proposta della Regione Piemonte e delle altre Regioni del bacino del Po, di individuare un nuovo termine per l'entrata in vigore dell'art. 9 delle NTA del PAI, al fine di consentire ai Comuni - in particolare a quelli che già hanno intrapreso le necessarie verifiche tecniche - di pervenire all'adozione delle varianti di adeguamento dei Piani Regolatori al PAI.
Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, nella seduta del 25 febbraio 2003, ha deliberato di sostituire integralmente l'articolo 6 con il testo che segue:
"Per le aree in dissesto non rientranti tra quelle di cui al precedente articolo 4 le Regioni, entro il 31 dicembre 2003, trasmettono all'Autorità di bacino eventuali proposte di aggiornamento dell'elaborato n.2 del PAI ("Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo"), risultanti dalle varianti di adeguamento adottate dai Comuni ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI medesimo.
I Comuni che adottino le varianti di adeguamento di cui al comma precedente sono tenuti alla pubblicazione dei relativi atti di adozione mediante affissione degli stessi all'Albo Pretorio.
Fino alla data di pubblicazione dell'atto di adozione della variante ai sensi del comma precedente, nelle aree di cui al primo comma non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni, nullaosta o atti equivalenti, relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di dissesto, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione terrà conto il Comune competente in sede di rilascio dei provvedimento suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali e il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente. Del rilascio di detti provvedimenti il Comune dà altresì comunicazione alla Regione.
Dalla data 1° ottobre 2003, i Comuni che non abbiano provveduto alla pubblicazione dell'atto di adozione delle varianti di adeguamento di cui al primo comma sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all'art.9 delle Norme Tecniche di Attuazione.
Entro il 30 giugno 2004, l'Autorità di bacino provvede all'aggiornamento di cui al primo comma con deliberazione del Comitato Istituzionale ai sensi dell'articolo 1, comma 10, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, garantendone la pubblicità mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati".
I Comuni, pertanto, possono provvedere agli adempimenti di loro competenza, anche in assenza del parere regionale preventivo di cui alla D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001, in conformità alle disposizioni metodologiche e tecniche contenute nella D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002 circa gli "Indirizzi per l'attuazione del PAI nel settore urbanistico", al fine di giungere alla pubblicazione dell'adozione del progetto preliminare di variante al PRG di adeguamento al PAI entro il 30 settembre 2003. In tal caso, dalla data della pubblicazione dell'adozione del progetto preliminare di variante al PRG troveranno applicazione le misure di salvaguardia delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie adottate anziché le prescrizioni di cui all'art. 9 delle NTA del PAI.
I Comuni che abbiano trasmesso gli elaborati adeguati per l'acquisizione del parere regionale di cui alla D.G.R. n. 31-3749 in data 6 agosto 2001, ovvero provvedano alla trasmissione degli stessi, conformi alle disposizioni metodologiche e tecniche di cui alla D.G.R. n. 45-6656 in data 15 luglio 2002, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R., a seguito del primo incontro orientativo del gruppo di lavoro interdisciplinare, potranno provvedere all'adozione e alla pubblicazione del conseguente progetto preliminare di variante per l'adeguamento del piano regolatore vigente al PAI sulla base del parere e delle valutazioni tecniche di competenza delle Direzioni regionali Opere Pubbliche e Difesa del suolo e dell'ARPA, che sono tenute a fornirli, riferiti alle sole condizioni di dissesto, entro un termine congruo per consentire ai Comuni stessi di provvedere agli adempimenti citati entro il 30 settembre 2003, al fine di rendere applicabili, a partire dalla data della pubblicazione del progetto preliminare di variante al PRG le misure di salvaguardia delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie adottate anziché le prescrizioni di cui all'art. 9 delle NTA del PAI. La Regione trasmetterà all'Autorità di bacino, per l'aggiornamento dell'elaborato n. 2 del PAI, il quadro del dissesto individuato negli elaborati adottati.
Per i piani regolatori e loro varianti già in itinere presso l'Amministrazione regionale o che saranno successivamente trasmessi per l'approvazione, le Direzioni regionali Opere Pubbliche e Difesa del suolo e l'ARPA esprimeranno il parere e le valutazioni tecniche di competenza, riferiti alle sole condizioni di dissesto.
L'esame finale degli strumenti urbanistici, che compete alla Direzione Pianificazione e Gestione urbanistica, sarà svolto secondo i criteri che verranno dettati con successiva deliberazione anche in riferimento alla L.R. 20 novembre 2002, n. 28, e alla D.G.R. n. 37-8397 in data 10 febbraio 2003, modificando altresì la D.G.R. n. 31-3749 in data 6 agosto 2001 e la D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002.
Al fine di fornire supporto tecnico e scientifico ai Comuni, affinché possano provvedere alla redazione degli elaborati relativi alla verifica e all'aggiornamento dello stato del dissesto nel proprio territorio, la Regione, le Province, le Comunità Montane, l'ARPA, altre Agenzie o Istituti di ricerca dovranno mettere a disposizione tutte le informazioni derivanti da studi effettuati e da banche dati residenti presso gli Enti stessi, anche ai sensi dell'art. 18 comma 2 delle Norme di attuazione del PAI e per effetto dell'art. 6-quater della L.365/2000.
Tutto ciò premesso,
la Giunta regionale, unanime,
delibera
1. di rendere noto che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, nella seduta del 25.02.2003, ha deliberato di sostituire integralmente l'articolo 6 della deliberazione n.18/2001 in data 26.04.2001 di adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) secondo il testo riportato nelle premesse;
2. di precisare - atteso che è stata fissata al 1° ottobre 2003 la data di decorrenza delle disposizioni di cui all'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (NTA), per i Comuni che non provvedano all'adozione e pubblicazione, entro il 30 settembre 2003, del progetto preliminare della variante di adeguamento del piano regolatore al PAI - che i Comuni sono tenuti agli adempimenti anzidetti e possono provvedervi anche in assenza del parere regionale preventivo, di cui alla D.G.R. n. 31-3749 in data 6 agosto 2001; in ogni caso i Comuni devono darne notizia alla Direzione Difesa del suolo (Torino - via Petrarca n. 44);
3. di precisare che, ai fini anzidetti, i Comuni sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 45-6656 in data 15 luglio 2002, recante "Indirizzi per l'attuazione del PAI nel settore urbanistico";
4. per gli stessi fini, i Comuni sono tenuti a prendere in esame e a valutare gli esiti di eventuali studi e banche dati disponibili presso la Regione e le sue Agenzie, le Province, le Comunità montane ed Istituti di ricerca, anche ai sensi dell'articolo 18, comma 2, delle NTA del PAI; le Amministrazioni, gli Enti ed Istituti sono tenuti a fornire ai Comuni tutte le informazioni disponibili, anche per effetto dell'art. 6-quater della L.365/2000;
5. di stabilire che - fatto salvo quanto precisato al precedente punto n. 2, in ordine alla facoltà dei Comuni di provvedere comunque all'adozione dei progetti preliminari di variante ai piani regolatori - per i Comuni che, ai fini dell'espressione del parere regionale di cui alla D.G.R. n. 31-3749 in data 6 agosto 2001, a seguito del primo incontro orientativo del gruppo di lavoro interdisciplinare abbiano trasmesso gli elaborati conformi alle disposizioni metodologiche e tecniche di cui alla D.G.R. n. 45-6656 in data 15 luglio 2002 ovvero provvedano alla trasmissione degli stessi entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R., le Direzioni regionali Opere Pubbliche e Difesa del suolo e l'ARPA sono tenute a fornire il parere e le valutazioni tecniche di competenza, riferiti alle sole condizioni di dissesto, entro un termine congruo per consentire ai Comuni interessati di adottare e pubblicare, entro il 30 settembre 2003, il conseguente progetto preliminare di variante per l'adeguamento del piano regolatore vigente al PAI;
6. di stabilire che per i piani regolatori e loro varianti già in itinere presso l'Amministrazione regionale o che saranno successivamente trasmessi per l'approvazione, le Direzioni regionali Opere Pubbliche e Difesa del suolo e l'ARPA esprimono il parere e le valutazioni tecniche di competenza, riferiti alle sole condizioni di dissesto;
7. l'esame finale degli strumenti urbanistici, che compete alla Direzione Pianificazione e Gestione urbanistica, sarà svolto secondo i criteri che verranno dettati con successiva deliberazione anche in riferimento alla L.R. 20 novembre 2002, n. 28, e alla D.G.R. n. 37-8397 in data 10 febbraio 2003, modificando altresì la D.G.R. n. 31-3749 in data 6 agosto 2001 e la D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002;
8. di precisare - con riferimento ai Comuni che abbiano adottato o adottino e pubblichino, entro il 30 settembre 2003, piani regolatori e loro varianti volti all'adeguamento del piano regolatore al PAI - che alla data del 1° ottobre 2003 non troveranno applicazione le prescrizioni di cui all'art. 9 delle NTA del PAI, bensì le misure di salvaguardia delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie adottate;
9. di disporre - ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della deliberazione del Comitato Istituzionale n.18/2001, così come modificato dalla suddetta deliberazione in data 25.02.2003 - che la Regione proporrà all'Autorità di bacino l'aggiornamento dell'elaborato n. 2 del PAI ("Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo") a seguito delle adozioni dei progetti preliminari e delle varianti di adeguamento dei piani regolatori al PAI, sulla base degli accertamenti tecnici, così come previsto nei precedenti punti n. 5 e n. 6 del presente provvedimento;
10. tutto ciò premesso, i Comuni che, pur avendo acquisito elementi ed informazioni utili alla ridefinizione dei dissesti già delimitati dal PAI vigente, non siano nelle condizioni di adottare il conseguente progetto preliminare di variante al piano regolatore, entro il termine del 30 settembre 2003, possono trasmettere, entro il 15 maggio 2003, alla Direzione Difesa del suolo (Torino - via Petrarca n. 44) eventuali proposte motivate di rettifica dell'elaborato n. 2 del PAI ("Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo"), anche a mezzo di adeguati supporti informatici, delle quali la Giunta regionale prenderà atto con propria deliberazione, proponendo all'Autorità di bacino la conseguente adozione di un progetto di variante al vigente PAI;
11. di precisare che sulle aree in dissesto condivise a seguito delle Conferenze programmatiche, comprese le aree a rischio molto elevato (RME), si applicano le relative prescrizioni del PAI fino all'approvazione della variante di adeguamento del piano regolatore allo stesso PAI.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

 

DRG n. 2 - 11432 del 23 dicembre 2003: RIAPERTURA FINANZIAMENTI PAI AI COMUNI (SCAD. GIUGNO 2004)

Viene pubblicato in questi giorni, il D.G.R. che permette a tutti i comuni, che non hanno usufruito in precedenza dei finanziamenti PAI per compiere le Verifiche di Compatibilità Idraulica e Idrogeologica, di ottenere un finanziamento fino a euro18.075,99 (70% della spesa calcolata nei preventivi di parcella). Attenzione: la scadenza per la presentazione della domanda è il 30 giugno 2004, corredata di preventivi vidimati dagli Ordini Professionali e di atto amministrativo di conferimento dell'incarico al professionista prescelto.

 

Acco il testo del D.G.R. n. 2 -11431 del 23 dicembre 2003

Bollettino Ufficiale n. 04 del 29 / 01 / 2004


Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 2-11431

Integrazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni aventi titolo per eseguire le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell’art.18, comma 2, del Piano di Assetto Idrogeologico

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di finanziare, con le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 26631 e fino ad esaurimento delle stesse, le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello Strumento Urbanistico effettuate dai Comuni appartenenti a qualsiasi classe di rischio, che non hanno ancora presentato la domanda ed i Comuni esonerati dall’adeguamento al P.A.I. se le verifiche sono richieste dalle Direzioni competenti;

- di non ammettere a finanziamento i Comuni che si sono già avvalsi dei contributi erogati con le modalità previste dalle DD.G.R. n. 1 - 819 del 15.09.2000, n. 7 - 1843 del 28.12.2000, n. 17 - 4387 del 12.11.2001 e n. 48 - 9277 del 05.05.2003, ad eccezione di quelle situazioni, da accertare da parte dell’A.R.P.A. Piemonte - Agenzia regionale per la protezione ambientale, di ulteriori supplementi di analisi e/o approfondimenti non preventivabili all’atto della richiesta originale;

- di stabilire che il contributo da erogare per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica sia concesso nella misura del 70% della spesa sostenuta, calcolata nei preventivi di parcella redatti dai professionisti incaricati e muniti di parere di congruità emessi dai competenti Ordini professionali, esclusi gli oneri fiscali e previdenziali;

- di gestire i finanziamenti con le seguenti modalità:

a) presentazione delle domande, entro il 30 giugno 2004, corredate dalla certificazione del Comune attestante la necessità di procedere alle verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica dello Strumento Urbanistico previste dal PAI, dall’atto amministrativo di conferimento dell’incarico e da dettagliati preventivi di parcella redatti dai professionisti incaricati e muniti di parere di congruità emesso dai competenti Ordini professionali;

b) ammettere a contributo tutti i Comuni che non hanno ancora presentato la domanda indipendentemente dalla classe di rischio, erogando un contributo fino al un massimo di Euro 18.075,99;

- di erogare ai Comuni i contributi con le seguenti modalità: un acconto pari al 50% del contributo concesso, alla presentazione della domanda, redatta e corredata della documentazione prevista dal punto a), e l’erogazione del saldo dopo la certificazione del Comune attestante la conclusione e l’esito delle verifiche effettuate;

- di prevedere, eccezionalmente, la possibilità di superare la soglia massima del contributo concesso, sentito il parere dell’A.R.P.A. Piemonte - Agenzia regionale per la protezione ambientale, espresso nel termine di 60 giorni;

- di revocare i contributi concessi trascorso il termine di 18 mesi dal provvedimento di concessione del contributo senza che il Comune abbia trasmesso al competente Settore Studi, Regolamenti e Programmi Attuativi in Materia Urbanistica nota informativa e rendiconto che documenti le spese sostenute.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)